Fabbricati rurali: approvata la proroga

II Senato ha approvato il 2 agosto scorso la legge di conversione del decreto legge2 iuglio 2007, n.81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria (Camera dei Deputati: 25 luglio 2007). Una legge che fissa anche le modalità tecniche ed operative per I'attuazione delle disposizioni in tema di contrasto a evasione ed elusione fiscale in materia di immobili, previste dal Decreto Fiscale collegato alla Finanziaria 2007 (Legge nr. 286 del 24.11.2006).

Il suddetto Decreto Fiscale stabiliva la data del 30 giugno 2007 come termine ultimo per I'accatastamento dei fabbricati non più in possesso dei requisiti di ruralità. In caso di mancato accatastamento entro tale data, l'Agenzia del Territorio (ex Catasto) avrebbe proceduto d'ufficio, con I'applicazione di sanzioni pecuniarie a carico di coloro che non avessero provveduto all'adempimento. La sanzione amministrativa varia da € 258.00 ad €2.066,00.

L'on. Franco Narducci (eletto all'estero) aveva presentato una interrogazione, chiedendo la proroga del termine ultimo in considerazione delle difficoltà di accesso all'informazione da parte dei cittadini italiani residenti all'estero. Il disegno di legge di conversione approvato dal Parlamento ha accolto la richiesta e ha modificato i termini del già citato Decreto Fiscale sostituendo le parole: "entro le data del 30 giugno 2007" con “entro e non oltre il 30 novembre 2007".

Si invitano pertanto i cittadini italiani residenti all'estero, in possesso in Italia di fabbricati dichiarati rurali, a verificare i requisiti di RURALITA' previsti dalla legge per potere continuare ad usufruire dei benefici relativi. Si rammenta, infatti, che i fabbricati dichiarati rurali usufruiscono dell'esclusione dal pagamento dell'l.C.I.

Per quanto concerne i criteri di ruralità stabiliti dalla legge, essi prevedono che

  • il proprietario o affittuario o conduttore del terreno abbiano la qualifica di Imprenditore Agricolo a titolo principale con iscrizione alla camera di Commercio.
  • l'attività agricola (cui il fabbricato è asservito) rivolta esclusivamente alla produzione necessaria per soddisfare il fabbisogno familiare (autoconsumo), non consente di qualificare "rurale" un'abitazione.
  • è necessario, alla luce di quanto sopra, allegare all'autocertificazione da presentare, pena decadenza dal beneficio dell'esclusione dall'I.C.I. del fabbricato, entro e non oltre il 20 dicembre 2007, copia delle fatture o autofatture della vendita di prodotti agricoli.

Ai cittadini italiani residenti all'estero, ove non fossero in grado di soddisfare tali requisiti, si raccomanda di procedere all'accatastamento dei fabbricati non più dichiarati rurali, entro e non oltre il 30 novembre 2007, al fine di non incorrere nella procedura d'ufficio e nelle sanzioni amministrative già menzionate.

Si rammenta altresì che per informazioni, chiarimenti e per il modello di autocertificazione, nonché per le procedure operative, gli interessati potranno rivolgersi direttamente ai propri Comuni di appartenenza in Italia oppure consultare il loro sito internet.


Stampata dal Portale Web Ufficiale del Comune di Tortorici il 29/04/2024