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10/08/2010 SETTORE 1 - AFFARI GENERALI - (Sociale e P.I.)
Avviso pubblico concernente criteri e modalità di erogazione del bonus di 1.000 euro per la nascita di un figlio, ex art.6, comma 5 L.R. n.10/2003- Anno 2010
Allegato A al D.D. n. 1385 del 30.06.2010
  1. In applicazione dell’art.6, comma 5 della legge regionale 31 luglio 2003, n.10, al fine di promuovere la riduzione ed il superamento degli ostacoli di ordine economico alla procreazione per le famiglie meno abbienti, il Dipartimento Regionale Famiglia e Politiche Sociali, nei limiti dello stanziamento disponibile, pari a € 2.000.000,00, prevede l'assegnazione di un Bonus di 1.000,00 euro per la nascita di un figlio, da erogare attraverso i Comuni dell'Isola, sulla base dei parametri e dei criteri qui di seguito stabiliti.
Il Bonus potrà essere concesso in favore dei bambini nati, o adottati, a decorrere dal 1° Gennaio 2010 sino al 30 Giugno 2010.
 
  1. Possono presentare istanza per la concessione del Bonus, un genitore o, in caso di impedimento legale di quest’ ultimo, uno dei soggetti esercenti la potestà parentale, in possesso dei seguenti requisiti:
-         cittadinanza italiana o comunitaria ovvero, in caso di soggetto extracomunitario, titolarità di permesso di soggiorno;
-         residenza nel territorio della Regione Siciliana al momento del parto o dell’adozione; i soggetti in possesso di permesso di soggiorno devono essere residenti nel territorio della Regione Siciliana da almeno dodici mesi al momento del parto;
-         nascita del bambino nel territorio della Regione Siciliana;
-         indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare del richiedente non superiore ad € 5.000,00. Alla determinazione dello stesso indicatore concorrono tutti i componenti del nucleo familiare ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
 
  1. L'istanza dovrà essere redatta su specifico schema predisposto da questo Assessorato, secondo le forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art.46 e segg. del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, e la stessa dovrà essere presentata presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza.
All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
-         fotocopia del documento di riconoscimento dell’istante in corso di validità, ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 445/2000;
-         attestato indicatore I.S.E.E. rilasciato dagli Uffici abilitati, riferito all'anno 2009;
-         in caso di soggetto extracomunitario, copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
-         copia dell'eventuale provvedimento di adozione.
            La presentazione della predetta documentazione è obbligatoria ai fini dell'ammissione
            al beneficio. Le istanze corredate dalla relativa documentazione verranno trattenute e
            custodite presso l’Ufficio comunale competente.
 
  1. I Comuni sono tenuti a fornire ai cittadini adeguate informazioni in merito all'intervento, utilizzando sia i mezzi di pubblicità formale, sia ulteriori strumenti idonei.
Ciascun Comune verifica la documentazione presentata e la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda.
Dall'1 al 15 settembre 2010 i Comuni comunicheranno (una sola volta) al Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali i dati relativi alle istanze ricevute, utilizzando l'apposito software già usato negli anni precedenti per lo stesso intervento. A tal fine, il Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali fornirà le password e gli accessi necessari all'utilizzo. Inoltre, entro il 15 settembre 2010 i Comuni trasmetteranno all'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali – Via Trinacria n.34 Palermo - la richiesta di finanziamento a firma del Dirigente responsabile del Settore Servizi Sociali, allegando l'elenco dei soggetti ammissibili all'intervento, predisposto attraverso il citato software. Tale elenco deve contenere i seguenti dati:
- cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale ed indirizzo del richiedente;
- cognome e nome, luogo e data di nascita del bambino, o data del provvedimento di adozione;
-         indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare.
La richiesta di finanziamento del Bonus da parte del Comune deve essere unica e deve contenere espressamente l’attestazione a firma del Dirigente responsabile dei Servizi Sociali della completezza e veridicità di tutti i dati dei richiedenti in possesso dei requisiti.
Non saranno ammissibili le richieste dei Comuni pervenute oltre il termine sopra fissato.
 
  1. Il Dipartimento Regionale Famiglia e Politiche Sociali redigerà la graduatoria regionale ordinando i soggetti richiedenti per indicatore I.S.E.E. crescente. Nel caso di situazioni ex aequo sarà data precedenza al bambino con data di nascita anteriore.
 
  1. Con Decreto del Dirigente Generale si procederà al riparto ed all'assegnazione delle somme ai Comuni richiedenti, secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti dello stanziamento di Bilancio regionale disponibile.
 
  1. Il Bonus verrà erogato ai beneficiari direttamente dai Comuni assegnatari.
 
  1. Il beneficio non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe provvidenze o indennità.
  
 
                                            F.to Il Sindaco
                                            (Dr. Carmelo Rizzo Nervo)
 
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