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29/06/2007 SETTORE 1 - AFFARI GENERALI - (Affari Generali)
Autocertificazione
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000 n. 445.
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
 
Modalità alternative all'autenticazione di copie (art. 19)
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.
Fotografie (art. 34)
Le fotografie necessarie al rilascio di documenti personali possono essere legalizzate, sia dall'ufficio richiedente, se presentate personalmente dall'interessato, che dal dipendente incaricato dal Sindaco.
Scadenza certificati (art. 41)
I certificati che riguardano fatti e qualità personali non soggette a modificazioni hanno validità illimitata. Le altre certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono comunque validi oltre la scadenza, quando l'interessato dichiari in fondo al documento, che le notizie in esso contenute non sono variate dalla data del rilascio.
Documenti di validità al posto dei certificati (art. 45)
Non sarà più necessario produrre certificati per attestare i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza), sarà sufficiente presentare un documento di identità in corso di validità. La registrazione dei dati avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica del documento stesso. E' ammessa la possibilità di presentare un documento scaduto purchè l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento che i dati contenuti non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.
Concorsi (art. 39)
Non è più richiesta l'autenticazione della firma nelle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione a qualsiasi titolo, in tutte le Pubbliche Amministrazioni.
Carta d'Identità - Documenti di identità e di riconoscimento (artt. 35 - 36)
Nei documenti di identità e di riconoscimento viene omessa l'indicazione dello stato civile, salvo specifica richiesta dell'interessato. La carta d'identità è rinnovabile sei mesi prima della scadenza. In tutti i casi in cui viene richiesto un documento d'identità, esso può essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.
Autocertificazioni (art. 46)
Con le nuove disposizioni basterà sottoscrivere la dichiarazione senza autenticazione della firma.
Presentazione domande alle Pubbliche Amministrazioni (art. 38)
La sottoscrizione di istanze da produrre alla Pubblica Amministrazione ed ai gestori od esercenti di pubblici servizi, non è soggetta ad autenticazione, se sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero mediante la procedura semplificata, se sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Autenticazione delle sottoscrizioni (art. 21)
Necessita l'autenticazione della firma nei seguenti casi:
istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, presentata alla Pubblica Amministrazione ed ai gestori di pubblici servizi, al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici;
istanza o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata a soggetti privati che vi consentono.

Documenti disponibili
» File pdf Testo Unico D.P.R. 445/2000
 
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