Misure preventive e protettive per i lavori riguardanti le coperture
Pubblicata il 27/08/2013 da SETTORE 3 - TECNICO - (Lavori Pubblici)

Sulla Gazzetta Ufficiale delle Regione Siciliana n. 39 del 23 agosto 2013 è stata pubblicata la Circolare 23 luglio 2013, n. 1304 dell'Assessorato della Salute con la quale vengono forniti alcuni indirizzi e chiarimenti applicativi del decreto dell'Assessorato della Salute della Regione siciliana, n. 1754 del 5 settembre 2012, anche al fine di rendere uniforme l'applicazione dello stesso su tutto il territorio regionale.

Il Decreto 5 settembre 2012 detta le misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto, da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza.
Le misure si applicano:
  • a tutti gli interventi di nuove costruzioni e ristrutturazioni, così come definiti dall'art. 36 della L.R. 71/1978 dagli artt. 5 e 6 della L.R. 37/1985;
  • alle manutenzioni e installazioni di impianti tecnici, telematici, fotovoltaici, qualora tali interventi riguardino le coperture così come definite all'art. 3 del decreto in commento.«Copertura: delimitazione superiore dell'involucro edilizio finalizzata alla protezione dello stesso dagli agenti atmosferici, costituita da una struttura portante e da un manto di copertura. La copertura assume differenti denominazioni in relazione sia al materiale usato per la struttura o per il manto superficiale, sia alla configurazione strutturale (a tetto, a terrazza, a cupola, a shed, ecc.).»

Sono interessati tutti gli interventi eseguiti su edifici, di nuova costruzione o già esistenti, per i quali è necessario presentare richiesta di permesso di costruire, dichiarazione di inizio attività (DIA) o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), qualora tali interventi riguardino le coperture, nonché gli interventi edilizi da eseguire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 D.P.R. n. 380/2001 o come varianti in corso d'opera che comportino modifiche alle strutture portanti della copertura, escluse le varianti di assestamento di cui art. 22, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001.

Sono esclusi invece gli interventi edilizi da eseguire senza alcun titolo abilitativo, di cui all'art. 6 della L.R. 37/1985, nonché gli interventi per i quali le istanze per il rilascio dei titoli abilitativi o per le varianti ai medesimi, relative alle coperture, che siano state presentate prima dell'entrata invigore del decreto, e cioè prima del 05/11/2012.

Le disposizioni di cui al decreto sono infatti immediatamente efficaci e prevalgono sulle norme regolamentari dei comuni della Regione siciliana che siano in contrasto.

Il provvedimento introduce l'obbligo di presentare l'elaborato tecnico delle coperture, che integra il fascicolo dell'opera, è redatto da un professionista abilitato, con documentata esperienza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e abilitato allo svolgimento del ruolo di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione.

I contenuti dell'elaborato sono definiti dall'art. 4 del provvedimento.
La mancata elaborazione del documento costituisce causa ostativa:
  • al rilascio della concessione edilizia o D.I.A. o autorizzazione ed al decorso del termine per l'efficacia della denuncia di inizio dell'attività;
  • al rilascio della concessione in sanatoria;
  • al rilascio del certificato di agibilità/abitabilità.
Il decreto definisce poi:
  • i criteri generali per la progettazione di misure di prevenzione e protezione;
  • i percorsi di accesso alle coperture e gli accessi alle stesse;
  • le modalità per il transito e l'esecuzione dei lavori sulle coperture stesse.

La conformità del progetto alle misure di prevenzione e protezione è attestata dal progettista all'atto di inoltro delle istanze.

L'attestazione del progettista è corredata dall'elaborato tecnico della copertura.

Il decreto 5 settembre 2012 si applica anche ai lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 163/2006 (lavori pubblici)


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