Norme per la prevenzione incendi 2012 - Ordinanza n. 58 - 8 giugno 2012

Il Sindaco
 
PREMESSO che sul territorio comunale sono state rilevate numerose aree abbandonate, incolte ed infestate da sterpi ed arbusti, che soggiacciono al rischio dell’incendio estivo;
ATTESO, infatti, che specie la stagione estiva si sviluppano focolai di incendi per la bruciatura dei materiali di risulta dell’agricoltura o per lo stato di incuria in cui riversano diversi fondi agricoli nei quali si riscontra la presenza di sterpaglie;
ATTESO, altresì, che il pericolo di incendi è anche esteso alle banchine e scarpate che costeggiano le vie di comunicazione per mancanza di interventi di manutenzione e che, pertanto , si estende anche ad aree aperte al pubblico uso;
CONSIDERATO che, alla pulizia degli spazi predetti e/o dei fondi agricoli, sono tenuti solidamente i proprietari, i conduttori e coloro che ne abbiano qualsiasi titolo;
RITENUTO dover attivare le dovute iniziative di prevenzione finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità e del patrimonio naturale;
VISTO il R.D. 03/03/1934 n. 383;
VISTA la L.R. n. 16 del 16/04/96, così come modificata dalla L.R. n. 13 del 19/08/1999;
VISTO l’art. 108 del D.Lgs. 31/03/1998, n. 112;
VISTA la L. n. 225/92;
VISTA la L.R. n. 14 del 31/08/1998;
VISTO l’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTI gli artt. 449 e 650 del C.P.;
VISTO il regolamento per l'impiego di fuochi controllati nelle attività agricole approvato con delibera di consiglio Comunale n. 35 del 08/06/2007;
RILEVATO la necessità di proporre una nuova regolamentazione;
 
ORDINA
 
A TUTTI I PROPRIETARI E/O CONDUTTORI di aree incolte, di terreni o fondi agricoli in stato di abbandono, così come delle aree pubbliche o private, citate in premessa, ricadenti in prossimità delle zone urbane, suburbane ed extraurbane del territorio comunale, di provvedere, entro giorni 15 (quindici) dalla pubblicazione della presente, alla pulizia ed al mantenimento degli stessi in condizioni tali da impedire il proliferare di erbacce, sterpaglie ed altre forme di vegetazione spontanea lungo i confini e lungo le aree limitrofe a strade e sentieri deve essere effettuata la pulizia delle ceppaie da rami secchi e malati.
In particolare occorre:
  • provvedere alla rimozione di erbe, arbusti e rami secchi nonché rifiuti e quant’altro possa essere veicolo di incendio,provvedendo altresì per proprio conto allo smaltimento dei rifiuti derivati dalla potatura come per legge.
  • realizzare fasce di terreno spegni fuoco non inferiore a mt. 5 lungo i confini con strade, sentieri ed edifici, eliminando gli arbusti,i rovi ed i rami che dai loro terreni si protendano oltre il ciglio stradale e su aree di pubblico utilizzo.
Chiunque scopra un incendio o tema che il fuoco possa propagarsi, e obbligato a darne avviso alla Polizia Municipale (tel. 0941/4231204) al Comando Carabinieri, al Sindaco o all'Ufficio di Protezione Civile Comunale (tel. 0941/4231213).
Per far intervenire i vigili del fuoco telefonare al 115, per avvisare il Corpo Forestale Distaccamento di Tortorici (tel. 0941/421466), la sala operativa provinciale del Corpo Forestale di Messina (090/641243) o il servizio Antincendio Boschivo Regionale (tel. 1515).
Altresì, a mente dell’art. 9, Co. 3, Legge n. 47 del 01/03/1975,
 
E’ VIETATO
 
durante il periodo di grave pericolosità, in prossimità delle aree a rischio, di:
  • accendere fuochi;
  • far brillare mine;
  • usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
  • usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
  • fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio.
Si fà eccezione per le aree ricadenti nelle zone tutelate dalle LL.RR. n. 16/96 e n. 13/99 in cui gli interventi manutentivi vanno preventivamente autorizzati dall’Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Messina:
Trascorso infruttuosamente tale termine il Comando di P.M. provvederà,nell’ambito della propria competenza, all’identificazione dei relativi proprietari e/o conduttori medesimi.
Talora sia accertato che la mancata osservanza della presente, da parte del privato, possa costituire potenziale pericolo per la pubblica incolumità, l’Amministrazione Comunale potrà agire in danno agli stessi, salva l’applicazione di ogni ulteriore sanzione prevista dagli artt. 449 e 650 del C.P..
Il Comando di Polizia Municipale e gli agenti della forza pubblica presenti nel territorio, sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.
 
Si dispone inoltre:
DI PUBBLICARE, la presente Ordinanza all’Albo Pretorio del Comune oltre che nel sito internet istituzionale del Comune di Tortorici (http://www.tortoricinrete.it);
DI TRASMETTERE copia della presente ordinanza alla Provincia Regionale di Messina, Al Corpo Nazionale dei VV.FF. di S. Agata Militello, all’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina, Al Corpo Forestale di Tortorici, al Comando Stazione Carabinieri di Tortorici, Al Posto Fisso di Polizia di Tortorici, al Comando di Polizia Municipale ed all’Ufficio di Protezione Civile.
 
Dalla Residenza municipale, addì 8 giugno 2012
 
 IL SINDACO
 (Dott. Rizzo Nervo Carmelo)

Stampata dal Portale Web Ufficiale del Comune di Tortorici il 29/04/2024