Definizione delle pratiche di condono edilizio
Pubblicata il 14/10/2011 da U.O.A. - CONDONO EDILIZIO

Le Ditte titolari di istanze di condono non ancora definite ex Leggi 47/85,724/94 devono presentare,

- entro il 30 Novembre 2011 una perizia giurata a firma di un tecino abilitato all'esercizione della professione, redatta ai sensid dell'art. 17 della L.R. n. 4/2003. - Si ricorda che la perizia giurata sostituisce a tutti gli effetti di legge la cocessione o l'autorizzazione edilizia in sanatoria. 

o integrare, entro il 30 Novembre 2011, le predette istanze di condono con la documentazione prevista dall'art. 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 e con la documentazione già eventualmente richiesta dall'Amministrazione.

Si fa presente che le suddette integrazioni e/o perizie giurate devono essere inviate al Servizio Tecnico del Comune di Tortorici e che copia dello schema di perizia giurata può essere ritirato presso lo stesso Servizio tutti i giorni lavorativi dalle ore 9,00 alle ore 13,00 o scaricato da questo sito.

Dalla Residenza Municipale 13 Ottobre 2011


Stampata dal Portale Web Ufficiale del Comune di Tortorici il 05/05/2024