Divieto di scarico delle acque piovane provenienti dalle proprietà private e di sostanze di altro genere non consentite nella pubblica rete fognante delle acque nere
Pubblicata il 21/09/2010 da SETTORE 3 - TECNICO - (Manutentivo)

IL SINDACO
 
Premesso:
 
o       che il Comune di Tortorici è proprietario della fognatura pubblica del centro urbano, delle contrade e dei relativi impianti di depurazione ubicati in località Molino Ferriera, c.da Pagliara e c.da Bruca;
o       che il Regolamento del servizio comunale di fognatura approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 119 del 29/12/1988 prescrive il divieto di immettere nella fognatura delle acque nere le acque bianche nonché sostanze che possano danneggiare gli impianti e persone ad essi addette (sostanze infiammabili, esplosive, radioattive, di quelle che sviluppano gas o vapori tossici, sostanze che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni -immondizie, stracci, letami, rifiuti di macelli, di cucina e di lavorazione frutta e verdura- o aderire alle pareti);
o       che in occasione delle perturbazioni atmosferiche di forte intensità degli ultimi anni, si sono verificati allagamenti delle strade del centro urbano e di talune contrade, aggravati dalla fuoriuscita di acque nere dai pozzetti delle relative fognature, con conseguenti problemi alla viabilità, nonché di grave pregiudizio per l'igiene e salute pubblica;
o       che la fuoriuscita delle acque nere dai pozzetti, è dovuta soprattutto all'immissione delle acque piovane provenienti dalle proprietà private e di altre sostanze il cui scarico non è consentito;
Ritenuto necessario, al fine di evitare intasamenti e rigurgiti della rete fognaria comunale e successivi allagamenti del manto stradale, nonché il deterioramento del processo depurativo dell'impianto di depurazione comunale, vietare lo scarico nella condotta pubblica fognaria delle acque nere, delle acque meteoriche provenienti dai tetti e dai cortili degli immobili privati del centro urbano e delle contrade nonché delle altre sostanze la cui immissione in fogna è vietata;
Visti
        il D.Lgs 152/06 e successive modifiche e integrazioni;
        la Legge regionale n. 27 del 15/5/1986 e successive modifiche e integrazioni;
        il Regolamento Fognatura vigente;
        il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m. e i. ed in particolare l'art. 7 bis; 
 
ORDINA
 
Per le ragioni di cui in premessa, a tutti i proprietari degli immobili siti nel Comune di Tortorici:
o       il divieto di scaricare nella rete fognaria delle acque nere, le acque piovane provenienti dalle proprietà private nonché le sostanze in premessa elencate;
o       ai proprietari di immobili che eventualmente si trovino nella condizione di dover convogliare lo scarico di acque piovane nelle fognature delle acque nere, di provvedere all'esecuzione, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo, dei lavori di adeguamento delle condotte fognarie interne agli immobili privati, in modo da escludere categoricamente l'immissione delle acque meteoriche nella rete fognaria delle acque nere;
o     trascorso il termine assegnato senza che gli interessati abbiano ottemperato a quanto sopra ordinatogli si provvederà all'esecuzione d'ufficio a spese dei medesimi interessati, oltre alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale;
o    di richiedere agli uffici comunali preposti (Servizio Tecnico Manutentivo), l'autorizzazione all'allaccio e allo scarico delle acque meteoriche alla rete di smaltimento delle acque bianche, dove presente;
o       nel caso che nella zona non sia presente la condotta pubblica di smaltimento delle acque bianche, le acque piovane dovranno essere scaricate direttamente nelle cunette laterali delle strade in modo da affluire alle più vicine caditoie stradali per la raccolta delle acque piovane;
 
 
DISPONE
 
Che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente Ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Comando di Polizia Municipale di Locale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni di legge vigenti.
Assicurare la massima diffusione e conoscenza della presente con la pubblicazione per gg. 30 all'Albo Pretorio del Comune nonché mediante affissione di manifesti nei luoghi di maggior afflusso di pubblico e in tutti i locali pubblici ed esercizi commerciali e sul sito internet del Comune.
 
SANZIONI
 
Ai contravventori, ferma restando l'applicazione di più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 500,00, con eventuale pagamento in misura ridotta - ai sensi della legge 689/81;
 
INFORMA
 
Avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso, al T.A.R. di Catania, ed entro 120 giorni, in forma straordinaria, al Presidente della Regione Sicilia.
 
Dalla residenza municipale 17 settembre 2010
 
IL SINDACO
Dott. RIZZO NERVO Carmelo

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