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29/06/2007 SETTORE 2 - CONTABILITA' FINANZE E PATRIMONIO
ICI - Imposta Comunale Immobili - Pagamento
CHI DEVE PAGARE L'ICI 
  • Il proprietario di immobili (fabbricati, aree fabbricabili);
  • Il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;
  • Le società proprietarie di immobili che non abbiano nel territorio dello stato italiano la sede legale o amministrativa o non vi esercitino l'attività;
  • Il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria (a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria);
  • Dal 1° gennaio 2001 il concessionario di aree demaniali;
  • L'assegnatario degli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione con patto di futura vendita e riscatto.
TERMINI DI SCADENZA DEI PAGAMENTI
Il versamento dell'imposta può essere effettuato in due rate:
ACCONTO: 50 % dell'importo dovuto. Il versamento deve essere effettuato entro il 16 giugno, utilizzando il bollettino di c/c postale recapitato al domicilio dei contribuenti.
SALDO: 50 % dell'importo dovuto. Il versamento deve essere effettuato entro il 16 dicembre, utilizzando il bollettino di c/c postale recapitato al domicilio dei contribuenti.
Coloro che intendono effettuare il versamento in unica soluzione, devono rispettare la scadenza del 1° luglio. In tal caso va utilizzato il bollettino di c/c postale recapitato al domicilio dei contribuenti relativo all'acconto, barrando pertanto anche la casella "SALDO"
 
COME E DOVE SI PAGA
I pagamenti dell'imposta vanno effettuati presso qualsiasi agenzia postale di Poste Italiane S.p.A. utilizzando gli appositi bollettini di c/c corrente n. 17717919 intestato a Comune di Tortorici - Servizio Tesoreria ICI, recapitati al domicilio dei contribuenti tramite il servizio Postel. E' inoltre possibile effettuare i pagamenti tramite Modello F24 o su internet con carta di credito o per i titolari di conto corrente postale, con l'addebito della somma direttamente in conto.
N.B. - Bollettini in bianco sono reperibili presso:
  • tutte le agenzie postali di Poste Italiane S.p.A.
  • Gli uffici del Settore Tributi del Comune di Tortorici (Viale Rosario Livatino, 98078 Tortorici)
MODALITA' DI CALCOLO BASE IMPONIBILE - FABBRICATI 
TIPOLOGIE DEI FABBRICATI
CALCOLO DEL VALORE IMPONIBILE
Fabbricati in corso di costruzione
Valore di mercato della sola area edificabile.
Fabbricati con rendita catastale già attribuita oppure denunciati al catasto ma non ancora censiti
Il valore imponibile si determina rivalutando la rendita effettiva o presunta del 5% e moltiplicandola per i seguenti coefficienti:
  • 100 per i fabbricati di cat. A B C (esclusi A/10 e C/1)
  • 50 per i fabbricati A/10 e D
  • 34 per i fabbricati C/1
FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO
Rientrano in questa classificazione gli immobili sottoposti a tutela ai sensi della Legge n. 1089/1939, per i quali qualsiasi intervento che lo interessi deve essere sottoposto all’esame preventivo della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici.
Attenzione!
Per gli immobili di interesse storico o artistico la rendita si ottiene applicando la tariffa d'estimo di minore importo tra quelle previste nella zona censuaria nella quale è sito il fabbricato. Tale tariffa d'estimo si moltiplica per i seguenti coefficienti:
  • 100 per i fabbricati di cat. A B C (esclusi A/10 e C/1)
  • 50 per i fabbricati A/10 e D
  • 34 per i fabbricati C/1
FABBRICATI DI CATEGORIA "D" INTERAMENTE POSSEDUTI DA IMPRESE E NON ISCRITTI IN CATASTO
Costo storico al lordo degli ammortamenti x i coefficienti di rivalutazione = valore imponibile. I coefficienti di rivalutazione sono determinati annualmente con apposito decreto ministeriale.
I coefficienti di rivalutazione per il 2003, sono stati determinati con Decreto del ministero delle Finanze del 3/3/2003 (G.U. n. 56 del 8/3/2003),  e sono i seguenti:
2003=1,03
2002=1,07
2001=1,10 2000=1,14 1999=1,15
1998=1,17
1997=1,20
1996=1,24 1995=1,28 1994=1,32
1993=1,34
1992=1,36 1991=1,38 1990=1,45 1989=1,51
1988=1,58 1987=1,71 1986=1,84 1985=1,98
1984=2,11 1983=2,24 1982=2,37 preced. al 1982=2,37.
 
FABBRICATI ESENTI
Sono esenti dall’imposta oltre agli immobili indicati nell’art. 7 D.Lgs. n. 504/1992 e nell’art. 6 del regolamento comunale, anche le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze (se denunciate), ai sensi del decreto-legge n. 93 del 27/05/2008, ad eccezione delle categorie A1, A8 e A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art. 8 comma 2 e 3 del decreto n. 504/1992, è corrispondente ad €. 103,29.
L’esenzione spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni descritte negli articoli sopraddetti.
 Art. 7 D.Lgs. n. 504/1992
a.       gli immobili posseduti dallo stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all’art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b.       i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c.        i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5 bis, D.P.R. n.601/1973;
d.       i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e.       i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense;
f.        i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia,
g.       i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge n. 104/1992, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
h.       i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge n. 984/1977;
i.         gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.
Sono inoltre esenti dall'imposta i fabbricati rurali a condizione che sussistano i requisiti della ruralità fissati dall'art. 9 del D.L. 30/12/1993, n. 557 convertito dalla L. 26/02/1994, n. 133.
Art. 6 del Regolamento:
Oltre alle esenzioni previste dall'art. 7 del D.Lgs. 504/92, si dispone l'esenzione per gli immobili posseduti dallo stato, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle Aziende unità sanitarie locali, non destinati esclusivamente a compiti istituzionali. L'esenzione prevista al punto i) dell'art. 7 del D.Lgs. 504/92, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.
 
 
MODALITA' DI CALCOLO BASE IMPONIBILE - TERRENI 
TIPOLOGIE DEI TERRENI
CALCOLO DEL VALORE IMPONIBILE
terreni agricoli
Esenti
N.B. E' da considerare terreno agricolo:
  • il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime di impresa.
  • Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni: a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi comunali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art.1 della legge 09/01/1963, n. 9, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia; b) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito pari all'80% del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente;
aree fabbricabili
Valore di mercato riferito alla data del 1° gennaio ovvero a quella di acquisto se successiva.
 
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