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19/11/2010 SETTORE 1 - AFFARI GENERALI - (Sociale e P.I.)
Avviso per l'accesso ai contributi per le abitazioni in locazione
COMUNE DI TORTORICI
Provincia di Messina
 
SERVIZIO 2° - “PUBBLICA ISTRUZIONE E ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI”
- VISTO l'art.11 della legge 09.12.1998, n.431, che istituisce il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- VISTO il Decreto del Ministero dei LL.PP. del 07.06.1999;
- RICHIAMATA la Circolare Assessoriale dell'1/10/2010, pubblicata sulla G.U.R.S. n.45 del 15/10/2010, come rettificata dall'avviso pubblicato sulla G.U.R.S. n.48 del 05/11/2010, con la quale sono stati determinati gli adempimenti per consentire ai conduttori di beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione – contributo anno 2009;
- VISTA la determina sindacale n. 87 del 29/10/2010
 
SI RENDE NOTO
 
Che sono aperti i termini per la presentazione della domanda per ottenere i contributi ad integrazione del canone di locazione per l'anno 2009.
La domanda,da formulare sul modello predisposto dall'Ufficio “Pubblica Istruzione e Attività Socio-Assistenziali”, deve pervenire entro e non oltre il 13 gennaio 2011 presso l'ufficio protocollo del Comune di Tortorici, corredata dalla documentazione riportata al punto 7 del presente avviso.
 
1 – REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BENEFICIO, DA POSSEDERE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
 
Per l'ammissione al beneficio è necessario il possesso dei seguenti requisiti minimi:
 
a) essere residenti nel COMUNE DI TORTORICI da almeno un anno nell'alloggio per il quale viene chiesto il contributo e non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più immobili, ad uso abitativo, ubicati sul territorio nazionale. L'accesso al contributo è aperto anche ai cittadini extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, che siano regolarmente residenti da almeno 10 anni sul territorio nazionale o da 5 anni nella medesima regione;
 
b) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore alla somma di due pensioni minime INPS pari ad € 11.901,76, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione non risulti al 14% (cosiddetta “Fascia A”) oppure reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore ad € 13.806,45, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24% (cosiddetta “Fascia B”);
 
c) essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare, di proprietà pubblica o privata, ad uso abitativo primario, non avente natura transitoria, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente alla data del contratto, per un alloggio sito nel Comune di Tortorici, regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro, con esclusione degli alloggi aventi categoria catastale A/1, A/8, e A/9, di quelli locati esclusivamente per finalità turistiche e di alloggi di edilizia economica e popolare.
  
2 – NUCLEO FAMILIARE
      
Ai fini del presente bando, si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultino nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda.
 La famiglia anagrafica può essere composta anche da una sola persona.
 
3) - DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE.
 
Concorrono a determinare la situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare le seguenti entrate:
 
a) reddito annuo di tutti i componenti del nucleo familiare quale risulta dall'ultima dichiarazione fiscale dei redditi anno 2010 o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione medesima, dai redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori;
 
b) patrimonio mobiliare costituito da c/c bancari e postali, titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito, azioni, fondi comuni, buoni fruttiferi ecc.;
 
c) patrimonio immobiliare costituito dal valore dei fabbricati e dei terreni edificabili ed agricoli, quale definito ai fini ICI al 31/12/ 2009.
 
Si precisa che il coniuge non residente può non essere considerato parte del nucleo utilizzatore dell'alloggio ed i suoi redditi non concorrono alla determinazione del reddito complessivo del nucleo familiare solo nei seguenti casi obbligatoriamente documentati:
 
l        separazione giudiziale, sentenza di omologazione della separazione consensuale da parte del giudice (art.711 del c.p.c.), quando è stata ordinata la separazione in pendenza di domanda di nullità del matrimonio(art.126 del codice civile) oppure con ordinanza del Presidente del Tribunale che autorizza la diversa residenza dei coniugi (art.708 del c.p.c.);
l        esclusione di uno dei coniugi dalla potestà sui figli o adozione nei confronti dello stesso dei provvedimenti di cui all'art.333 del c.c. Per condotta pregiudizievole per i figli;
l        a seguito di verificarsi dei casi previsti dall'art.3 della legge n.898/70 e successive modificazioni ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio(divorzio);
l        abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali, occorre cioè, che sia già in corso un procedimento giurisdizionale o amministrativo dal quale risulti lo stato di abbandono.
 
4)   – FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA.
 
a) Istruttoria delle domande.
    Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei richiedenti verificandone completezza e regolarità. Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni del presente bando.
 
b) Si provvederà alla formulazione di due distinte graduatorie in relazione alle fasce “A” e “B” di cui al punto 1 lett. b). Le suddette graduatorie saranno formulate privilegiando i nuclei familiari con redditi bassi e con elevata soglia di incidenza sul canone.
A parità di incidenza sarà privilegiato il nucleo familiare in cui sono presenti anziani ultra65enni o portatori di handicap.
 
c) Formazione della graduatoria generale.
     Il Comune entro 10 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle istanze procede all'adozione della graduatoria generale secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda ed entro ulteriori 20 giorni, trasmetterà al Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti i dati necessari per accedere al finanziamento.
Il citato Dipartimento provvederà all'assegnazione delle somme spettanti per ciascun Comune e ciò consentirà a questa Amministrazione di provvedere alla definizione della graduatoria ed alla erogazione dei contributi agli aventi diritto.  
 
5 – ENTITA' DEL CONTRIBUTO.
 
L'entità del contributo integrativo per il pagamento del canone, è determinata in rapporto all'incidenza del canone, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato, sul reddito complessivo del nucleo familiare.
Il contributo è così calcolato:
 
a) per i nuclei familiari con reddito annuo complessivo imponibile non superiore a due pensioni minime INPS (per l'anno 2009 detto limite ammonta ad Euro 11.901,76 ) corrisponde la parte del canone di locazione eccedente il 14% del reddito fino alla concorrenza e comunque fino ad un massimo di Euro 3.098,74 annui ( “fascia A”);
 
b) per i nuclei familiari con un reddito annuo complessivo non superiore a quello determinato dalla Regione per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica pari ad Euro13.806,45, corrisponde la parte del canone di locazione eccedente il 24% del reddito, fino alla concorrenza e comunque fino ad un massimo di Euro 2.324,05 annui (“fascia B”);
 
c)    nel caso in cui nuclei richiedenti includano ultra65enni o disabili (con percentuale di invalidità superiore al 67%) o analoghe situazioni di debolezza sociale, il contributo da assegnare potrà essere aumentato fino ad un massimo del 25% ;
    
d)      per i redditi da lavoro dipendente o assimilato e da lavoro autonomo, lo stesso reddito è diminuito di € 516,45 per ogni figlio a carico. In caso di reddito da lavoro dipendente o assimilato si applica l'abbattimento del 40% dopo la detrazione per ogni figlio a carico;
 
e) sono esclusi dalla partecipazione all'assegnazione dei contributi coloro che:
       - non siano titolari di contratto di locazione regolarmente registrato;
       - occupino alloggi di edilizia residenziale pubblica;
       - siano titolari di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su uno o più immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ed ubicati sul territorio nazionale;
- siano titolari di un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il 2° grado o tra coniugi non separati legalmente;
-         abbiano usufruito della detrazione di cui al comma 1 dell'art.16 del TUIR, per effetto della circolare n. 34 del 04/04/2008 dell'Agenzia delle Entrate;
 
L'erogazione del contributo è strettamente vincolata a favore del richiedente; nel caso in cui si verifichi il decesso del beneficiario prima della riscossione del beneficio economico riconosciuto, solo i componenti del nucleo familiare utilizzatore dell'alloggio espressamente indicati nella domanda di partecipazione e nella dichiarazione sostitutiva unica corredata di ISEE, possono presentare domanda di subentro e richiedere di poter comunque beneficiare del contributo.
La concessione del suddetto contributo è vincolata alla disponibilità finanziaria e la domanda non comporta impegno da parte dell'Amministrazione.
 
7) – MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE.
 
 La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 13 gennaio 2011, utilizzando esclusivamente i moduli appositamente predisposti da questo Comune ed inoltrata presso l'Ufficio Protocollo dello stesso Ente. La domanda può essere trasmessa anche a mezzo Raccomandata A/R . In questo caso, ai fini del termine di scadenza, fa fede il timbro postale. La richiesta deve essere corredata da:
 
       a) copia del contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato e completo degli estremi di registrazione;
      
       b) copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica completa di attestazione I.S.E.E. resa  ai sensi del D.lgs. n.109/98, per l'autocertificazione dei redditi del nucleo familiare anno 2009;
 
       c) certificazioni necessarie a documentare eventuali situazioni di invalidità;
      
       d) copia del permesso di soggiorno/carta di soggiorno per i cittadini extracomunitari  e certificato storico di residenza da almeno 10 anni sul territorio nazionale o di almeno 5 anni nella medesima regione;
 
       e) copia della sentenza di separazione giudiziale o consensuale, sentenza di divorzio etc. se ricorre il caso;
 
       f) copia di un valido documento di identità.
 
La mancata produzione di uno dei seguenti documenti comporterà l'esclusione dell'istanza.
 
Il richiedente dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, la veridicità dei dati riportati nella domanda, consapevole delle conseguenze penali derivanti da affermazioni e dichiarazioni mendaci e del fatto che la loro presenza comporta l'esclusione dei benefici di cui al presente bando.
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al responsabile del procedimento dott. Renato Merlina presso l'ufficio “Pubblica Istruzione e Servizi Socio-Assistenziali”, sito al 2° piano della sede municipale di viale Livatino, da lunedì a venerdì, in orario di apertura al pubblico,
tel. 0941-4231206.
 
Dalla Residenza Municipale, 15 novembre 2010                                                   
Il Segretario Comunale Capo
Dott. Enrico Spallino 
 
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